Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20490 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20490 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/09/2024 del GIP TRIBUNALE di UDINE
rdato avviso alle parti;)
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di
Udine gli aveva applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di 3 anni di reclusione in relazione a diversi episodi criminosi contro il patrimonio;
rilevato che, con il suo unico motivo, il ricorso denunzia la violazione di legge in ordine alla mancata valutazione dell’istanza di sostituzione della pena detentiva;
ritenuto che esso sia inammissibile in quanto manifestamente infondato non ricorrendo la situazione, prevista dall’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen., di un
difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, atteso che la sostituzione della pena detentiva in realtà non era stata richiesta dalla Difesa dell’imputato, secondo
quanto emerge dalla lettura del verbale di udienza in data 10 settembre 2024;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma
5-bis, cod. proc. pen. e che il
ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 aprile 2025
Il Consigliere estensore
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