Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20490 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20490 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 08/12/1993
avverso la sentenza del 24/09/2024 del GIP TRIBUNALE di UDINE
rdato avviso alle parti;)
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di
Udine gli aveva applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di 3 anni di reclusione in relazione a diversi episodi criminosi contro il patrimonio;
rilevato che, con il suo unico motivo, il ricorso denunzia la violazione di legge in ordine alla mancata valutazione dell’istanza di sostituzione della pena detentiva;
ritenuto che esso sia inammissibile in quanto manifestamente infondato non ricorrendo la situazione, prevista dall’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen., di un
difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, atteso che la sostituzione della pena detentiva in realtà non era stata richiesta dalla Difesa dell’imputato, secondo
quanto emerge dalla lettura del verbale di udienza in data 10 settembre 2024;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma
5-bis, cod. proc. pen. e che il
ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 aprile 2025
Il Consigliere estensore
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