Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione Viene Respinto
L’accesso al giudizio di legittimità presso la Corte di Cassazione è un momento cruciale del nostro sistema giudiziario, ma è subordinato a regole procedurali molto stringenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre l’occasione per analizzare le conseguenze di un ricorso inammissibile, una decisione che pone fine al percorso giudiziario con importanti implicazioni per il ricorrente. L’ordinanza in esame evidenzia come un’impugnazione non correttamente formulata non solo impedisca alla Corte di esaminare il merito della questione, ma comporti anche sanzioni economiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari in data 11 gennaio 2024. Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha cercato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, portando le proprie doglianze all’attenzione dei giudici di legittimità. La Corte Suprema è stata quindi chiamata a valutare, in via preliminare, se il ricorso possedesse tutti i requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge per poter essere esaminato nel merito.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
Con un’ordinanza emessa il 26 marzo 2025, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha messo un punto fermo alla questione. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria non entra nel vivo delle argomentazioni difensive, ma si ferma a un livello precedente: la Corte ha constatato che l’atto di impugnazione mancava dei presupposti necessari per essere giudicato.
La conseguenza diretta di tale decisione è stata duplice e severa per il ricorrente:
1. Condanna alle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a sostenere tutti i costi legati a questa fase del giudizio.
2. Sanzione pecuniaria: È stata disposta la condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista per scoraggiare ricorsi presentati senza un fondamento giuridico valido.
Le Motivazioni della Decisione
Sebbene l’ordinanza sia molto sintetica, la dichiarazione di ricorso inammissibile si fonda su principi consolidati della procedura penale. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve denunciare esclusivamente violazioni di legge o vizi di motivazione specifici (come la motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica). Non è possibile, in questa sede, chiedere una nuova valutazione dei fatti o delle prove, compito che spetta ai giudici di primo e secondo grado.
La Corte, ritenendo che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile, ha implicitamente rilevato che l’impugnazione non rispettava tali rigidi parametri. Spesso, l’inammissibilità deriva da motivi quali la genericità delle censure, la proposizione di questioni di fatto mascherate da vizi di legittimità, o il mancato rispetto dei termini per la presentazione. In questo caso, la Corte ha semplicemente constatato la sussistenza di una causa di inammissibilità e ha agito di conseguenza, applicando le sanzioni previste dalla legge.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. La declaratoria di ricorso inammissibile non solo rende definitiva la sentenza impugnata, ma comporta anche conseguenze economiche significative. Questo provvedimento serve da monito sull’importanza di affidarsi a professionisti esperti per la redazione di atti così delicati, capaci di inquadrare le censure entro i limiti stretti del giudizio di legittimità. In caso contrario, il rischio è quello di veder naufragare le proprie ragioni per un vizio procedurale, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché l’atto di impugnazione non rispetta i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge, come ad esempio la corretta formulazione dei motivi.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato a pagare sia le spese del processo sia una sanzione pecuniaria aggiuntiva di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha riesaminato i fatti del processo?
No. Dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte ha stabilito che non c’erano le condizioni per procedere a un esame, neanche sulla corretta applicazione della legge. Di conseguenza, la decisione della Corte d’Appello è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20472 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20472 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il 25/09/1944
avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Bari che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di atti persecutori;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la violazione della legge e vizio della motivazione posta a base della condanna per il
reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. non è deducibile, in quanto le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della
persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità
dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità
soggettiva della dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono
sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012,
RAGIONE_SOCIALE, Rv. 253214). Il denunciato vizio è pertanto manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui a pag. 4-6 della sentenza
impugnata;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025.