Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21997 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21997 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 01/01/1983
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento
dell’attenuante di cui al comma iidell’art. 648 cod.pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e
puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata nella quale la Corte ha correttamente escluso, nonostante il modesto valore
del bene, l’attenuante in esame a causa dei numerosi precedenti dell’odierno ricorrente), dovendosi ricordare che in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento
concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere
sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della
circostanza desumibili all’art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto
(l’entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell’agente, come avvenuto nel caso esaminato ( Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Rv. 283340); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 maggio 2025
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente