Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21784 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21784 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FORMIA il 24/05/1984
avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di
legge e vizio motivazionale in relazione all’art. 640-ter cod. pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod
proc. pen., non è consentito in questa sede poiché meramente ripetitivo, a fronte di una motivazione nella quale i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e
disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell’appello, non specificamente contestate nel ricorso né sindacabili in
questa sede (si veda, in particolare, pag. 3 sulla prova del contributo concorsuale dell’imputato, non solo alla luce dell’intestazione del conto beneficiario, ma anche
per l’assenza di spiegazione alternativa e per la mancata restituzione della considerevole somma indebitamente accreditata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.