Ricorso Inammissibile: le Conseguenze della Condanna alle Spese
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale sulle conseguenze di un ricorso inammissibile. Quando un’impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, le conseguenze per chi l’ha proposta non sono neutre, ma comportano precise sanzioni economiche. Questo provvedimento, seppur sintetico, è emblematico della rigorosità con cui la legge tratta i ricorsi privi dei requisiti necessari.
Il Caso in Analisi: un ricorso respinto in partenza
Un soggetto proponeva ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia. Il ricorso era finalizzato a ottenere una revisione della decisione di secondo grado. Tuttavia, l’iter processuale si è interrotto prima ancora di entrare nel vivo della discussione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una sintetica ordinanza, ha posto fine al procedimento. I Giudici Supremi hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito dei motivi per cui il ricorrente aveva impugnato la sentenza, ma si ferma a un livello precedente: la verifica dei presupposti formali e sostanziali che la legge richiede per poter presentare validamente un ricorso in Cassazione.
Le Conseguenze del Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità, ma produce effetti giuridici ed economici molto concreti a carico del ricorrente. La Corte ha infatti disposto una duplice condanna.
La Condanna alle Spese Processuali
In primo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Si tratta di un principio generale del nostro ordinamento: la parte che soccombe in giudizio, o che avvia un’azione giudiziaria rivelatasi infondata o inammissibile, deve farsi carico dei costi del procedimento che ha inutilmente attivato.
Il Versamento alla Cassa delle Ammende
In secondo luogo, e in aggiunta alle spese, il ricorrente è stato condannato al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa è una sanzione pecuniaria specifica prevista in ambito penale proprio per i casi di inammissibilità del ricorso per cassazione. La sua funzione è quella di sanzionare l’abuso dello strumento processuale e di scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o dilatorie.
Le motivazioni
L’ordinanza in esame è un provvedimento cosiddetto ‘per questi motivi’ (P.Q.M.), che si concentra esclusivamente sul dispositivo, ovvero sulla decisione finale. Non vengono esplicitate le ragioni specifiche che hanno portato a ritenere il ricorso inammissibile (ad esempio, la tardività della presentazione, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge, ecc.). Questo tipo di provvedimento è comune quando la causa di inammissibilità è manifesta e non richiede una complessa argomentazione. La motivazione è implicita nella stessa natura del vizio che ha reso l’atto non idoneo a un esame di merito.
Le conclusioni
Questa decisione, nella sua essenzialità, ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia e il diritto all’impugnazione devono essere esercitati nel rispetto delle regole procedurali. Un ricorso presentato senza i requisiti di legge non solo non raggiungerà l’obiettivo sperato, ma esporrà il proponente a conseguenze economiche significative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. È quindi cruciale, prima di intraprendere un’azione legale, affidarsi a un professionista esperto che possa valutare attentamente la sussistenza di tutti i presupposti per un esito favorevole.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
In base a questa ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria prevista in questo caso?
La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
La Corte ha esaminato i motivi specifici del ricorso?
No, la dichiarazione di inammissibilità è una decisione preliminare che impedisce alla Corte di procedere all’esame del merito dei motivi presentati dal ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29169 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29169 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 13/01/1975
avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, indicata in epigrafe, di conferma della pronuncia emessa il
21 ottobre 2021 dal Tribunale di Verona, che ha condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 624
bis cod. pen. commesso in Verona in data 8 febbraio
2017;
considerato che nel ricorso la difesa deduce violazione di legge, carenza di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.;
considerato che il ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.
proc. pen.), deve prospettare le ragioni di diritto e i dati di fatto che sorreggono l’impugnazione; contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, infatti,
innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il
dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sì da condurre a decisione differente. Ma, nel caso in esame, tutti i motivi di
ricorso risultano aspecifici;
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n.
186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
estensore Il Con
Così deciso il 14 luglio 2025
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