Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28952 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28952 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BOLOGNA il 21/06/1990
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la condanna dell’imputata per il reato di tentato furto aggravato;
Considerato che l’unico motivo di ricorso – che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell’imputata – non è deducibile in sede
di legittimità ed è manifestamente infondato, posto che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particola
pag. 2 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità;
Ai fini della configurabilità del reato impossibile, l’inidoneità dell’azione deve essere assolut per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato, sì da non consentire neppure in via
eccezionale l’attuazione del proposito criminoso (Sez. 5, n. 9254 del 15/10/2014, COGNOME, Rv.
263058). Nel caso di specie l’evento non si è verificato per una causa estrinseca – il monitoraggio dell’azione furtiva in essere – che ha ostacolato la consumazione del reato, non già perché gli
atti compiuti fossero inidonei alla produzione dell’evento.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025
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Il consigliere estensore