Ricorso inammissibile: Cosa Succede Quando la Cassazione Respinge l’Appello?
Un’ordinanza della Corte di Cassazione ha recentemente messo in luce le conseguenze di un ricorso inammissibile, una decisione che impedisce l’analisi del merito di un caso. Questa pronuncia, sebbene sintetica, offre spunti importanti sulla funzione di filtro della Suprema Corte e sulle responsabilità della parte che impugna un provvedimento senza rispettare i requisiti procedurali.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Ancona. La parte ricorrente ha tentato di portare la propria causa all’attenzione della Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Tuttavia, il percorso si è interrotto bruscamente a causa di una valutazione preliminare che ha bloccato l’esame della questione nel merito.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una stringata ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo tipo di decisione non si pronuncia sulla colpevolezza o innocenza del ricorrente, né valuta la fondatezza delle argomentazioni presentate. Si tratta, invece, di una pronuncia puramente processuale che accerta la mancanza dei presupposti necessari affinché la Corte possa esaminare il caso.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza non espliciti le ragioni specifiche dell’inammissibilità, possiamo delineare le cause più comuni. Un ricorso può essere dichiarato inammissibile per svariati motivi, come la presentazione fuori termine, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge (es. violazione di legge o vizio di motivazione), o la proposizione di censure che mirano a una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
La decisione di inammissibilità comporta due conseguenze dirette e significative per il ricorrente:
1. Condanna alle spese processuali: La parte il cui ricorso viene respinto deve farsi carico dei costi del procedimento.
2. Versamento alla Cassa delle ammende: Viene imposto il pagamento di una somma, in questo caso fissata in tremila euro, a favore di un fondo statale destinato al miglioramento del sistema penitenziario e al reinserimento sociale dei detenuti. Questa sanzione ha una funzione dissuasiva, per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza impugnata. Nel caso specifico, la decisione della Corte d’Appello di Ancona diventa irrevocabile. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio eccezionale, riservato a questioni di legittimità e non a un terzo esame del merito dei fatti. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria sottolinea la serietà con cui l’ordinamento considera il corretto utilizzo degli strumenti processuali, sanzionando gli abusi che rischiano di congestionare il sistema giudiziario.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte di Cassazione ha respinto l’appello per motivi procedurali o formali, senza entrare nel merito della questione. La sentenza impugnata diventa quindi definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte ricorrente viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
La dichiarazione di inammissibilità equivale a una condanna nel merito?
No, non è una decisione sul merito del caso (cioè sulla colpevolezza o innocenza). È una decisione che si limita a stabilire che il ricorso non possiede i requisiti richiesti dalla legge per essere esaminato dalla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29786 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29786 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SARNANO il 25/06/1958
avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso.
Rilevato che la doglianze, relative alla erronea applicazione alla fattispecie dell’art.
316 ter cod pen e alla mancanza dell’elemento soggettivo del reato, alla erronea applicazione dell’art. 1, comma 5, 0.C.D.P.C., alla carenza di motivazione della
sentenza in relazione al periodo dei 12 mesi antecedenti alla domanda di RAGIONE_SOCIALE
sono riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (vedi pag. 5-12).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/03/2025.