Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28674 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28674 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 27/10/1984
avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato
in mitius il trattamento sanzionatorio,
confermandone la responsabilità per i delitti di cui agli artt. 624
bis cod. pen. (capo a) e 495 cod.
pen. (capo b);
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la carenza de motivazione posta alla base dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, assumendo che la Corte
di merito avrebbe dovuto pronunciarsi sulle ragioni per le quali non ha ritenuto applicabile l’art.
cod. proc. pen., è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutt assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584
01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex
art.
616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché –
ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr.
cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/04/2025.