Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28279 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28279 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 27/02/1972
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di
Appello di Catania che, in applicazione dall’art. 599-bis cod. proc. pen. su concorde richiesta delle parti ha rideterminato la pena in ordine al reato di cui all’ artt. 110,
624-bis, 625, comma 1, nn. 2) e 5), 99, comma 2, cod. pen.;
Letta la memoria del difensore di fiducia avv. NOME COGNOME del 30
giugno 2025 con la quale lamenta la mancata notifica degli avvisi di udienza.
Considerato che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza in ordine alla mancata
applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. – è inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (
e dunque in assenza di contraddittorio), in quanto il ricorso è stato proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e fuori dei
casi previsti dalla legge;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 luglio 2025 Il GLYPH •glier GLYPH tensore GLYPH
Il Presidente