Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28279 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28279 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di
Appello di Catania che, in applicazione dall’art. 599-bis cod. proc. pen. su concorde richiesta delle parti ha rideterminato la pena in ordine al reato di cui all’ artt. 110,
624-bis, 625, comma 1, nn. 2) e 5), 99, comma 2, cod. pen.;
Letta la memoria del difensore di fiducia AVV_NOTAIO del 30
giugno 2025 con la quale lamenta la mancata notifica degli avvisi di udienza.
Considerato che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza in ordine alla mancata
applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. – è inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (
e dunque in assenza di contraddittorio), in quanto il ricorso è stato proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e fuori dei
casi previsti dalla legge;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 luglio 2025 Il GLYPH •glier GLYPH tensore GLYPH
Il Presidente