Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27983 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27983 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MARSALA il 19/08/1980
avverso la sentenza del 11/02/2025 del TRIBUNALE di MARSALA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Marsala per il reato di cui all’art. 7
5., d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così riqualificato il fatto.
Ritenuto che il motivo sollevato (Violazione di legge in relazione al trattamen
sanzionatorio e mancanza di motivazione) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen., come
modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice procedura penale e all’ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il r
avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attine all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra a
sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pen misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2025
Il Consigliere estensore
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