Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27966 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27966 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LOCRI il 16/07/1980
avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la qual la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della pronuncia resa il 15 maggi
2018 dal Tribunale di Locri in ordine al reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 mag
2002, n. 115.
Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione ed erronea applicazione degli artt.
129 cod. proc. pen., 157 e 161 cod. pen., nonché difetto di motivazione per essers il reato già prescritto perché non sarebbe mai stata contestata la recidiva reite
infraquinquennale; violazione ed erronea applicazione degli artt. 474, comma 2 e
648 cod. pen., nonché difetto di motivazione; violazione ed erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., nonché difetto di motivazione) non sono consentiti
sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (quan
al secondo e al terzo motivo si vedano le pp. 2-6 sent. app.); e che dalla senten di primo grado emerge la contestazione della recidiva reiterata quinquennale, non
risultando il reato prescritto all’epoca del giudizio di appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025
Il Consigliere estensore