Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27939 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27939 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 27/09/1988
avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
Nato avviso alle parrrl
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
che con sentenza depositata il giorno 3 maggio 2024 la Corte di
Ritenuto appello di Napoli riduceva la pena precedentemente inflitta a COGNOME NOME
con la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 17 luglio 2023 in complessivi anni 5 e mesi 4 di reclusione ed C 18.400 di multa avendolo ritenuto, in concorso
con altri, colpevole dei reati ascrittigli;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di
motivazione con riferimento alla mancata disamina di eventuali motivi di proscioglimento.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto, per come risultante
dalla sentenza impugnata, il ricorrente di fronte alla Corte distrettuale aveva rinunziato ai motivi di gravame diversi da quelli facenti riferimento alla
determinazione della pena ed al riconoscimento delle attenuanti generiche, sicchè non gli è ora possibile lamentare di fronte a questa Corte profili decisori
oramai coperti dal giudicato per effetto della rinunzia ai motivi di appello a suo tempo proposti;
che il ricorso dev< perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché
rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore
COGNOMEil Presidente