Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27933 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27933 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 09/08/1992
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 25 settembre 2024 la Corte
di appello di Napoli confermava la sentenza del giorno 1 giugno 2023 con cui il
Tribunale di Napoli aveva condannato COGNOME NOME, riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche, alla pena mesi 8 di reclusione ed C
1.000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l’erronea
applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato per non aver i Giudici del merito riqualificato i fatti di causa nell’ambito della fattispecie di cui
all’art. 75 del D.P.R. 309 del 1990.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha ritenuto
il COGNOME coinvolto nell’attività di spaccio dando rilievo alle dichiarazioni rese in sede di SIT dalla Soriente la quale confermava di aver acquistato lo
stupefacente rinvenuto in suo possesso dall’imputato;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché
rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore
COGNOMEil Presidente