Ricorso inammissibile: la decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha messo un punto fermo su una vicenda processuale, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il proponente a significative sanzioni economiche. Questa decisione sottolinea l’importanza dei requisiti formali e sostanziali che ogni impugnazione deve possedere per poter essere esaminata nel merito dai giudici di legittimità. Analizziamo insieme i dettagli di questo provvedimento per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari in data 14 marzo 2024. Un soggetto, ritenendo la decisione lesiva dei propri diritti, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Il caso è stato quindi assegnato alla Settima Sezione Penale della Suprema Corte, che ha fissato l’udienza per la discussione nel mese di luglio 2025.
La Decisione della Corte e le conseguenze del ricorso inammissibile
All’esito dell’udienza, la Corte di Cassazione non è entrata nel merito della questione. Ha invece emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia ha due conseguenze dirette e rilevanti per il ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a sostenere i costi del procedimento giudiziario.
2. Condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende: Oltre alle spese, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende, un ente che finanzia progetti di recupero per i detenuti.
Con questa decisione, la sentenza della Corte d’Appello di Bari diventa definitiva e non più impugnabile.
Le Motivazioni
Il documento analizzato costituisce il dispositivo dell’ordinanza, ovvero la parte finale che riassume la decisione. Le motivazioni specifiche che hanno portato i giudici a considerare il ricorso inammissibile non sono esplicitate in questo breve testo. Tuttavia, in generale, un’impugnazione viene dichiarata inammissibile quando manca di uno dei requisiti previsti dalla legge. Le cause più comuni includono la presentazione del ricorso fuori dai termini, la mancanza di motivi specifici di impugnazione, o la proposizione di censure che mirano a una rivalutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito.
Le Conclusioni
La decisione in esame ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: l’accesso alla giustizia, e in particolare ai gradi superiori di giudizio, è subordinato al rispetto di regole precise. Un ricorso inammissibile non solo impedisce che le proprie ragioni vengano ascoltate nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche negative. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica qualificata, in grado di valutare attentamente i presupposti di un’impugnazione prima di procedere, evitando così esiti sfavorevoli e costi aggiuntivi.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza quindi esaminare il merito della questione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi ha presentato il ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa, in pratica, che un ricorso è ‘inammissibile’?
Significa che l’impugnazione non viene esaminata nel merito perché priva dei requisiti richiesti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere contestata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27382 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27382 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CERIGNOLA il 04/09/1979
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME Leonardo avverso la sentenza in epigrafe;
ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alla impossibilità di riconoscere la
tenuità del fatto (si veda pg.3), con giudizio di merito insindacabile in questa sede;
rilevato che i restanti motivi, concernenti la mancata esclusione della recidiva e l’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, sono parimenti
inammissibili, trattandosi di questione esaminate nel merito dalla Corte di appello e rispetto alle quali non emergono vizi rilevabili in sede di legittimità;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 luglio 2025
Il Consigliere est NOME
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Il Presidente