Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26781 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26781 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata a MESSINA il 14/03/1969
avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui si contestano gli elementi
costitutivi del delitto di cui all’art. 633 cod. pen., è intriso di genericità e privo de specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c) cod.
pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione di argomentazioni già
presentate alla Corte d’appello, e pertanto ripetitivo e, in definitiva, soltanto apparente, giacché omette di assolvere la tipica funzione di una critica
argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del
11/03/2009 COGNOME Rv. 243838 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 COGNOME
Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01);
osservato che la Corte di appello/correttamente evidenziato a pg. 2, in base
ai più recenti approdi ermeneutici, l’irrilevanza della violenza ai fini della configurazione del reato in contestazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.