Ricorso Inammissibile: Conseguenze Economiche e Condanna alle Spese
L’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione il 25 marzo 2025 offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla presentazione di un ricorso inammissibile. Quando un’impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, la legge prevede sanzioni precise per il ricorrente, tra cui il pagamento delle spese del procedimento e di una somma a titolo di sanzione. Questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale della procedura penale, volto a scoraggiare impugnazioni dilatorie o manifestamente infondate.
Il caso in esame
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello in data 2 luglio 2024. Il ricorrente ha impugnato tale decisione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, la quale è stata chiamata a valutare la sussistenza dei requisiti di legge per poter procedere a un esame nel merito della questione.
L’iter processuale davanti alla Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver ricevuto il ricorso, ha fissato l’udienza per il 25 marzo 2025. In quella sede, ascoltata la relazione del Consigliere incaricato, il collegio ha proceduto alla valutazione preliminare dell’atto di impugnazione, senza entrare nel merito delle doglianze sollevate dal ricorrente.
La decisione della Corte sul ricorso inammissibile
Con la sua ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa statuizione non significa che la Corte abbia dato torto o ragione al ricorrente nel merito delle sue argomentazioni, ma semplicemente che il ricorso non possedeva le caratteristiche tecniche e giuridiche necessarie per essere esaminato. La conseguenza di tale dichiarazione è stata duplice:
1. Condanna alle spese processuali: Il ricorrente è stato condannato a sostenere i costi relativi al procedimento di Cassazione.
2. Condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende: Oltre alle spese, è stata imposta una sanzione pecuniaria di quattromila euro da versare a favore della Cassa delle ammende.
Il principio applicato dalla Corte
La decisione si fonda su un principio consolidato, richiamato anche da precedenti giurisprudenziali. L’obiettivo è quello di sanzionare l’abuso dello strumento processuale, evitando che i gradi più alti della giustizia vengano oberati da ricorsi palesemente infondati o privi dei requisiti di legge, che sottraggono tempo e risorse all’esame di casi meritevoli di approfondimento.
Le motivazioni
Sebbene il testo dell’ordinanza sia sintetico, le motivazioni sottese alla decisione sono chiare. Il collegio ha rilevato che le condizioni per un esame nel merito non erano presenti. Un ricorso inammissibile è tale quando, ad esempio, i motivi addotti non sono consentiti dalla legge, l’atto è presentato fuori termine o manca di specificità. La Corte, nel dichiarare l’inammissibilità, applica una norma procedurale che non lascia margini di discrezionalità: alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, la cui entità è determinata dal giudice in base alla colpa del ricorrente e alla natura della causa.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma che la proposizione di un’impugnazione deve essere attentamente ponderata. Un ricorso inammissibile non solo non produce alcun risultato utile per il proponente, ma comporta anche conseguenze economiche significative. La condanna al pagamento di una somma, in questo caso di 4.000 euro, a favore della Cassa delle ammende serve come deterrente per evitare ricorsi avventati e per finanziare progetti volti al miglioramento del sistema penitenziario. Per i cittadini e i professionisti del diritto, questo provvedimento rappresenta un monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione rigorosi e fondati su solidi argomenti giuridici, al fine di evitare esiti processuali sfavorevoli e onerose sanzioni.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la parte che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Qual è stata la conseguenza economica per il ricorrente in questo specifico caso?
In questo caso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
Quale organo giurisdizionale ha emesso questa decisione?
La decisione è stata emessa dalla Corte di Cassazione, Settima Sezione Penale, che ha agito come giudice di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26221 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26221 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a BARI il 26/06/1990
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
/1)
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, accoglimento della proposta concordata tra le parti di cui all’art. 599-bis cod. pro
ha ridotto la pena allo stesso inflitta in ordine ai reati ascritti.
che i motivi proposti (tutti afferenti a violazione di legge e vi
Rilevato motivazione) sono inammissibili perché, per costante giurisprudenza della Co
regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cass art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi all
avverso la sentenza emessa ex
formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubb ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, m
sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valut art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinen
delle condizioni di proscioglimento ex
alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prev
legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102- 01), condizioni nel non ricorrenti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Prqidnte