Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Condanna alle Spese Processuali
Quando si intraprende la via del ricorso in Cassazione, è fondamentale comprendere non solo le possibili ragioni di merito, ma anche e soprattutto i requisiti procedurali. Un ricorso inammissibile non viene neppure esaminato nel contenuto, ma viene respinto per ragioni di forma, con conseguenze economiche significative per chi lo ha proposto. L’ordinanza che analizziamo oggi è un chiaro esempio di questa dinamica.
I Fatti del Caso
Il caso in esame origina da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria in data 28 gennaio 2025. Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha cercato di ottenere la revisione della decisione di secondo grado, portando le proprie doglianze dinanzi alla suprema corte.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
Con un’ordinanza molto sintetica, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha messo fine al percorso giudiziario del ricorrente. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito delle questioni sollevate. Questa decisione implica che l’impugnazione presentava vizi procedurali talmente evidenti da impedirne un esame approfondito. A seguito di questa declaratoria, la Corte ha condannato il ricorrente a due pagamenti distinti:
1. Il pagamento delle spese processuali sostenute.
2. Il versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è un provvedimento standardizzato, tipico delle decisioni che definiscono i ricorsi in via preliminare. Il testo non esplicita le ragioni specifiche dell’inammissibilità (es. tardività, genericità dei motivi, mancanza di interesse), ma si limita a statuire l’esito e le relative conseguenze economiche. La motivazione di una tale decisione risiede nell’applicazione diretta delle norme del codice di procedura penale, che sanzionano l’abuso dello strumento processuale. La condanna alla Cassa delle ammende, in particolare, assume un carattere sanzionatorio, volto a scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o dilatorie, che gravano inutilmente sul sistema giudiziario.
Le Conclusioni
L’analisi di questa ordinanza offre un importante monito: la presentazione di un ricorso in Cassazione deve essere attentamente ponderata. Un’impugnazione che non rispetta i rigidi requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge non solo non ha alcuna possibilità di successo, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche certe e talvolta onerose. La declaratoria di ricorso inammissibile comporta una condanna automatica al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, trasformando un tentativo di ottenere giustizia in un ulteriore aggravio economico. Pertanto, è essenziale affidarsi a una difesa tecnica competente che possa valutare con scrupolo le reali possibilità di accoglimento dell’impugnazione prima di procedere.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché il ricorso non rispettava i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per essere preso in considerazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, a titolo di sanzione in favore della Cassa delle ammende.
La condanna alla Cassa delle ammende è sempre prevista in caso di inammissibilità?
Sì, nel processo penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta di regola la condanna del ricorrente al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come deterrente contro impugnazioni avventate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25726 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25726 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a REGGIO CALABRIA il 08/05/1966
avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e mancata valutazione di un
prova decisiva è manifestamente infondato e generico in quanto di fatto privo di artico censura nei confronti della sentenza impugnata; che, infatti, il ricorso è inammissibi
genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragi fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 24
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/06/2025