Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25685 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25685 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PESCARA il 18/01/1989
avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che non illogica risulta la motivazione resa dalla Corte di appello, da leggere in
uno a quella del Tribunale, in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità
ex art. 131-bis cod. pen., essendo stata esclusa la scarsa offensività del fatto alla luce de
accertata modalità della condotta che, contrariamente a quanto dedotto in sede di gravame, non era consistita in un breve allontanamento dal luogo dove era autorizzato a permanere, in tal
senso recependo la descrizione della sentenza del Tribunale che, proprio sulla base della distanza intercorrente tra i due luoghi, aveva escluso che il tempo di sottrazione al vincolo custodia
fosse irrisorio (pag. 4 sentenza del Tribunale di Vasto);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/06/2025.