Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25477 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25477 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DCOGNOMENOME nato a NAPOLI il 22/03/1956
avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e la memoria inviata dalla parte civile;
considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano la violazione di
legge in relazione all’art. 192 comma 2 cod. proc. pen. ed il vizio motivazionale quanto alla mancata titolarità del prevenuto del diritto al risarcimento richiesto
alla Compagnia assicuratrice, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai
giudici di merito e, perciò, non scanditi da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della
sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestatogli);
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce l’erronea applicazione
dell’art. 69 comma quarto cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e
da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sul motivato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di sola equivalenza con la contestata recidiva, stante la natura della stessa ed il disposto dell’art. 69 comma ultimo cod. pen.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ma non delle spese per la parte civile, in assenza di domanda.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il C nsigli re Estensore