Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25069 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25069 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a COGNOME il 19/05/1984
avverso la sentenza del 03/03/2022 del TRIBUNALE di SANTA NOME COGNOME udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
NOME COGNOME impugna la sentenza con cui il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere lo ha dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 13 comma 1, 21 lettera r), 30
h) della L. 157 del 1992 e lo ha condannato alla pena di 800,00 euro di ammenda;
Rilevato che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto da soggetto privo di legittimaz e cioè da difensore non abilitato al patrocinio in cassazione; che, infatti, «alla regola secon
il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non is nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superi
prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero el favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia prop
l’esatto mezzo di impugnazione» (ex multis, Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Rv. 277208; Sez.
4, n. 35830 del 27/06/2013, Rv. 256835);
Ritenuto pertanto che, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cor costituzionale, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilit alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della
Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.