Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Condanna alle Spese
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile. Quando un’impugnazione non rispetta i requisiti previsti dalla legge, la Corte Suprema non entra nel merito della questione, ma si limita a respingere l’atto, con importanti conseguenze per il ricorrente. Vediamo insieme i dettagli di questa decisione e cosa possiamo imparare.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari in data 16 ottobre 2024. Un individuo, sentendosi leso dalla decisione di secondo grado, ha deciso di avvalersi dell’ultimo grado di giudizio per cercare di far valere le proprie ragioni. Il ricorso è stato quindi sottoposto al vaglio della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 20 giugno 2025, ha messo un punto fermo alla vicenda. I giudici supremi, dopo aver esaminato l’atto, hanno dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa decisione ha comportato due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento di tutte le spese processuali sostenute.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Si tratta di una sanzione pecuniaria che si aggiunge ai costi del procedimento, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o privi dei requisiti di legge.
Le Motivazioni
Il provvedimento della Corte è estremamente sintetico, come spesso accade per le ordinanze di inammissibilità. La Corte si limita a “rilevare” che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Sebbene le motivazioni specifiche non siano esplicitate nel dettaglio nel testo a nostra disposizione, una declaratoria di questo tipo implica che l’impugnazione presentava vizi che ne hanno impedito l’esame nel merito.
Generalmente, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse ragioni, quali ad esempio:
* La presentazione fuori dai termini di legge.
* La mancanza di motivi specifici previsti dal codice di procedura.
* La proposizione di censure che riguardano il merito dei fatti, non consentite in sede di legittimità.
La decisione della Corte, quindi, non valuta se il ricorrente avesse ragione o torto sulla questione di fondo, ma si ferma a un controllo preliminare sulla correttezza formale e sostanziale dell’atto di impugnazione. L’esito negativo di questo controllo porta inevitabilmente alla condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: l’accesso alla giustizia, specialmente in sede di legittimità, è subordinato al rispetto di regole procedurali rigorose. Un ricorso inammissibile non solo non produce alcun risultato utile per chi lo propone, ma si traduce in un ulteriore aggravio economico. Per il ricorrente, la sentenza della Corte d’Appello diventa definitiva e a essa si aggiunge l’obbligo di pagare le spese e la sanzione. Questo caso serve da monito sull’importanza di affidarsi a professionisti competenti per la redazione di atti così delicati, al fine di evitare che un tentativo di far valere i propri diritti si trasformi in un’ulteriore penalizzazione.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione riguardo al ricorso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha esaminato il merito della questione sollevata dal ricorso?
No, dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte non è entrata nel merito della vicenda, ma si è fermata a una valutazione preliminare sulla regolarità dell’atto di impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24834 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24834 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 13/03/1984
avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 9492/25 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art.
337 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo dedotto nel ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, e in particolare all’eccessività della pena irrogata, è aspecifico
poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il
ricorrente non si confronta (v. pp. 5- 6);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/06/2025