Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24380 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24380 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAZARA DEL VALLO il 06/12/1979
avverso l’ordinanza del 05/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato.
Considerato che il ricorso avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di
Genova del 5 febbraio 2025 è stato proposto personalmente da NOME COGNOME e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al giorno 3 agosto 2017, data di
entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell’imputato
(e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc
pen.);
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile,
de plano, ai
sensi dell’art. 610, comma
5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere
condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 giugno 2025.