Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23538 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23538 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MELFI il 15/10/1954
avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso, in relazione a condanna per il reato di cui all’art. 385
cod. pen., è inammissibile perché dietro l’apparente denuncia del vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del reato anche per
la impossibilità dell’imputato di allontanarsi dal domicilio ove era ristretto, è volto a conseguire una rivalutazione in fatto delle risultanze probatorie, oggetto di non
illogica valutazione da parte dei giudici di merito che hanno ritenuto integrata la condotta di evasione sulla scorta delle dichiarazioni dei verbalizzanti e valorizzando
la durata del controllo eseguito, senza ottenere risposta, sia al citofono che presso la porta dell’abitazione dell’imputato. Del tutto generici, in carenza di allegazioni,
sono state ritenute le giustificazioni secondo cui l’imputato non avrebbe potuto, per motivi di salute, allontanarsi dall’abitazione ovvero non udire il suono del citofono e del campanello.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 maggio 2025
La Consiglkeja relatrice
Il Pre dente