Ricorso Inammissibile: Conseguenze e Decisione della Cassazione
Quando un ricorso inammissibile viene presentato alla Corte di Cassazione, le conseguenze per il proponente possono essere significative, non solo dal punto di vista processuale ma anche economico. Un’ordinanza emessa dalla Settima Sezione Penale della Suprema Corte illustra chiaramente questo principio, chiudendo il caso senza entrare nel merito della questione e condannando il ricorrente al pagamento delle spese.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma nel settembre del 2024. L’imputato, cercando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado, ha adito la Corte di Cassazione. Il supremo collegio ha fissato l’udienza per la discussione del caso nel mese di marzo 2025.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
All’esito dell’udienza, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con la quale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa statuizione ha un’importanza cruciale: impedisce alla Corte di esaminare le argomentazioni di merito sollevate dal ricorrente. In sostanza, il ricorso non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità, probabilmente per la presenza di vizi formali o perché i motivi addotti non rientravano tra quelli consentiti dalla legge per un ricorso in Cassazione.
La decisione ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali sostenute nel giudizio di legittimità.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame, per sua natura sintetica, non esplicita le ragioni specifiche che hanno portato a ritenere il ricorso inammissibile. Tuttavia, in termini generali, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato tale per diverse cause, come la presentazione oltre i termini di legge, la mancanza di motivi specifici e pertinenti, o la proposizione di censure che riguardano il merito dei fatti, non consentite in sede di legittimità. La declaratoria di inammissibilità non è una valutazione sulla colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma un giudizio tecnico sulla correttezza formale e sostanziale dell’atto di impugnazione. La condanna alla Cassa delle ammende, inoltre, funge da deterrente contro la proposizione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario.
Le Conclusioni
La decisione della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso al giudizio di legittimità è subordinato al rispetto di rigorosi requisiti formali e sostanziali. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta l’immediato passaggio in giudicato della sentenza impugnata, rendendola definitiva. Per il cittadino, ciò si traduce non solo nella conferma della condanna subita nei gradi di merito, ma anche nell’onere economico aggiuntivo delle spese processuali e della sanzione pecuniaria. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica qualificata per valutare attentamente i presupposti di un’impugnazione prima di adire la Corte di Cassazione.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione nel caso specifico?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte ha analizzato le argomentazioni del ricorrente nel merito?
No, la dichiarazione di inammissibilità ha impedito alla Corte di esaminare la fondatezza delle questioni sollevate, fermando il giudizio a una fase preliminare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22390 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22390 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 15/01/1968
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della
motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 648 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti
prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli
elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 marzo 2025.