Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30846 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30846 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME ( CUI CODICE_FISCALE nato il 29/02/1988
avverso l’ordinanza del 11/02/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti ed il decreto impugnato;
letti i motivi del ricorso;
considerato che la ricorrente, nel lamentare che il Magistrato di sorveglianza ha raccolto la sua rinuncia al principio di specialità in modo irregolare, attesa
l’assenza del suo difensore di fiducia all’audizione fissata a tale scopo, segnala l’irritualità della procedura seguita senza, però, impugnare uno specifico
provvedimento, tale non potendosi intendere il decreto n. 2441/2025, espressamente indicato quale oggetto di ricorso, atto che, a dispetto della
nomenclatura utilizzata, non ha contenuto né portata dispositivi, posto che, nella circostanza, il magistrato si è limitato a raccogliere la dichiarazione della
condannata;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali
e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della
Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/06/2025.