Ricorso Inammissibile: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
Quando si parla di giustizia, spesso si immagina un lungo percorso processuale che culmina con una sentenza definitiva. Tuttavia, non tutti i tentativi di impugnazione giungono a un esame nel merito. Il concetto di ricorso inammissibile è fondamentale per comprendere i filtri che il nostro sistema giudiziario pone per garantire efficienza e rispetto delle regole procedurali. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare questo istituto e le sue dirette conseguenze.
I Fatti Processuali
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Messina. Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha cercato di ottenere un’ulteriore revisione della sua posizione giuridica, sperando in un annullamento o una riforma della decisione di secondo grado. Il procedimento è giunto quindi al terzo e ultimo grado di giudizio, quello di legittimità, dove la Corte non riesamina i fatti, ma valuta esclusivamente la corretta applicazione della legge.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
Dopo aver ricevuto l’avviso di udienza e ascoltato la relazione del Consigliere incaricato, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha emesso la sua decisione. L’esito è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa pronuncia impedisce alla Corte di entrare nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente. La sentenza della Corte d’Appello di Messina diventa, di conseguenza, definitiva e irrevocabile.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è molto sintetica e non esplicita le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Tuttavia, possiamo delineare le cause più comuni che portano a una simile declaratoria nel giudizio di Cassazione. Un ricorso inammissibile può derivare da:
1. Vizi di forma: L’atto potrebbe non rispettare i requisiti formali previsti dalla legge, come la mancata indicazione specifica dei motivi o l’assenza di elementi essenziali.
2. Motivi non consentiti: Il ricorrente potrebbe aver basato il suo appello su una riconsiderazione dei fatti (ad esempio, una diversa valutazione di una testimonianza), mentre la Cassazione può giudicare solo su errori di diritto (violazione di legge o vizi di motivazione).
3. Tardività: Il ricorso potrebbe essere stato presentato oltre i termini perentori stabiliti dalla legge.
La decisione di inammissibilità funge da filtro per evitare che la Corte Suprema venga sommersa da ricorsi palesemente infondati o non conformi alle regole, garantendo che le sue risorse siano concentrate sui casi che presentano reali questioni di legittimità.
Le Conclusioni
Le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità sono significative per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza impugnata passa in giudicato, diventando definitiva. In secondo luogo, come stabilito nell’ordinanza, il ricorrente è condannato al pagamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una duplice funzione: scoraggiare la presentazione di ricorsi pretestuosi e finanziare programmi di rieducazione e prevenzione del crimine. La vicenda sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica competente che valuti attentamente i presupposti e le concrete possibilità di successo prima di intraprendere l’ultimo grado di giudizio.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione nel caso specifico?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza quindi esaminare nel merito le questioni sollevate contro la sentenza della Corte d’Appello.
Qual è la principale conseguenza per chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre a rendere definitiva la sentenza impugnata, il ricorrente viene condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questo caso, l’importo è stato fissato in tremila euro.
Perché un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Sebbene l’ordinanza non lo specifichi, le cause generali includono la presentazione di motivi non consentiti dalla legge (come la richiesta di una nuova valutazione dei fatti), vizi di forma dell’atto o il deposito del ricorso oltre i termini previsti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19170 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19170 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN CATALDO il 26/05/1984
avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi meramente riproduttivi di profi di censura in ordine al giudizio di responsabilità ed alla invocata scrinninante di cui all’art
cod. pen. già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal bis
sentenza impugnata (si vedano le pagine 4 e 5);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle
ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025
Il Consi e estensore