Ricorso Inammissibile in Cassazione: Le Conseguenze Economiche
Presentare un’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è un percorso irto di ostacoli procedurali. Un ricorso inammissibile non solo pone fine alle speranze di una revisione della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche dirette per il ricorrente. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa dinamica.
I Fatti del Procedimento
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo nel marzo 2024. L’imputato, cercando di ottenere una riforma della decisione a lui sfavorevole, ha adito la Corte di Cassazione, affidando le sue ragioni a un atto di impugnazione. L’esito, tuttavia, non è stato quello sperato.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver esaminato il ricorso, ha emesso un’ordinanza che ne ha decretato la fine del percorso processuale. Il provvedimento non è entrato nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, ma si è fermato a un livello precedente: la valutazione dei requisiti formali e sostanziali dell’atto. La conseguenza è stata una declaratoria di inammissibilità. Con tale decisione, la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva. Oltre a ciò, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza in esame non espliciti i motivi specifici dell’inammissibilità, possiamo delineare le ragioni generali per cui un ricorso in Cassazione può subire questa sorte. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può riesaminare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile si verifica, ad esempio, quando:
* I motivi sono generici e non specificano chiaramente le violazioni di legge denunciate.
* Si tenta di ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità.
* L’atto di ricorso manca dei requisiti formali prescritti dalla legge.
* Vengono proposti motivi non consentiti dalla legge per il ricorso in Cassazione.
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende non è una sanzione accessoria, ma una conseguenza diretta prevista dal codice di procedura penale per scoraggiare impugnazioni palesemente infondate o dilatorie, che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni
La decisione analizzata ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a ricorsi che presentino vizi di legittimità seri e ben argomentati. Un’impugnazione superficiale o finalizzata a una mera rivalutazione dei fatti si scontra inevitabilmente con una declaratoria di inammissibilità. Le implicazioni pratiche per chi intraprende questa strada sono duplici: la cristallizzazione della condanna e un esborso economico non trascurabile. Questo caso sottolinea l’importanza cruciale di affidarsi a un difensore esperto in diritto processuale penale, in grado di valutare attentamente le reali possibilità di successo di un ricorso prima di presentarlo.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché l’atto di impugnazione non rispetta i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Qual è la conseguenza economica di un ricorso inammissibile in ambito penale?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente viene condannato a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende. Nell’ordinanza esaminata, tale somma è stata fissata in tremila euro.
Perché si viene condannati a pagare la Cassa delle ammende?
Questa sanzione pecuniaria è prevista dalla legge per disincentivare la presentazione di ricorsi temerari, dilatori o palesemente infondati, che sovraccaricano il lavoro della Corte di Cassazione senza avere reali possibilità di accoglimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22134 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22134 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a AGRIGENTO il 17/10/1993
avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 34686/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione );
Esaminati i motivi di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e al mancato riconoscimen della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;
Ritenuti i motivi inammissibili, perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure gi adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa
valutazione delle prove, e, dall’altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazio della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (cfr., pagg. 1 e ss.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025.