Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze Economiche della Colpa del Ricorrente
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, una fase delicata che richiede rigore e fondatezza. Quando un’impugnazione viene giudicata priva dei requisiti minimi, si parla di ricorso inammissibile, una pronuncia che non solo chiude la porta a una revisione del caso, ma può comportare significative conseguenze economiche per chi lo ha proposto. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, condannando un ricorrente al pagamento di una cospicua somma a favore della Cassa delle Ammende.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale della Libertà di Roma in data 15 gennaio 2025. Sentendosi leso dal provvedimento, il ricorrente ha deciso di adire la Suprema Corte di Cassazione per ottenerne l’annullamento. La Corte, riunitasi in udienza, ha esaminato i motivi del ricorso e la sua conformità ai requisiti previsti dalla legge.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha concluso il suo esame con una pronuncia netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non ha comportato un’analisi nel merito delle ragioni del ricorrente, ma si è fermata a un livello preliminare, constatando la mancanza dei presupposti necessari per procedere. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una somma aggiuntiva di 4.000,00 euro da versare alla Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni della Condanna Pecuniaria
La motivazione alla base della sanzione economica risiede nell’applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se il ricorso viene dichiarato inammissibile, la stessa parte è condannata anche al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Il punto cruciale della decisione è la valutazione della ‘colpa’ del ricorrente. La Corte ha rilevato che non sussistevano elementi per ritenere che il ricorrente avesse proposto il ricorso ‘senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’. In altre parole, la Corte ha presunto che l’inammissibilità fosse dovuta a una negligenza o a una palese infondatezza dell’impugnazione, imputabile a chi l’ha presentata. L’importo di 4.000,00 euro è stato determinato discrezionalmente dalla Corte, tenendo in considerazione proprio le ragioni specifiche che hanno portato a dichiarare il ricorso inammissibile. Questa sanzione non è automatica, ma consegue a una valutazione della condotta processuale del ricorrente, agendo come deterrente contro ricorsi presentati in modo avventato o dilatorio.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Ben Fondato
La decisione in commento è un monito importante sull’onere di responsabilità che grava su chi decide di impugnare un provvedimento dinanzi alla Corte di Cassazione. Un ricorso inammissibile non è un evento neutro, ma un atto che, se ritenuto colposo, attiva un meccanismo sanzionatorio volto a scoraggiare l’abuso dello strumento processuale e a tutelare le risorse del sistema giudiziario. La condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende sottolinea che l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con serietà e consapevolezza, evitando iniziative legali palesemente prive di fondamento che finiscono per appesantire inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice non esamina il merito della questione. La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, può essere condannata anche a versare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare 4.000 euro?
Il ricorrente è stato condannato perché la Corte ha ritenuto che egli fosse in colpa nel determinare la causa di inammissibilità del suo ricorso. In base all’art. 616 del codice di procedura penale, questa colpa giustifica l’imposizione di una sanzione pecuniaria, il cui importo è stato fissato discrezionalmente dalla Corte in 4.000 euro, tenendo conto delle ragioni dell’inammissibilità.
È sempre prevista una sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile?
No, la sanzione non è automatica. Viene applicata quando la Corte ritiene che l’inammissibilità sia attribuibile a colpa del ricorrente. Se emergessero elementi che dimostrano l’assenza di colpa (ad esempio, a causa di un’oggettiva incertezza interpretativa della legge), la Corte potrebbe non applicare la sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22822 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22822 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/01/2025 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
- NOME COGNOME ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che ha respinto la richiesta di riesame avverso l’ordinanza applicativa del
misura cautelare in carcere disposta dal GIP in ordine al reato di cui all’art. 624 bis cod. p
L’esponente deduce vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzioNOMErio.
- Il ricorso è inammissibile. Si osserva, con rilievo dirimente, che l’impugnazione risu proposta personalmente dall’imputato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3
agosto 2017, data in cui è entrata in vigore la L. 23 giugno 2017, n.103 che ha modifica l’art.613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso «Salvo che la parte non vi provveda
personalmente,». Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della
cassazione.
- Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedur a norma dell’art.610, comma
5-bis, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al
pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186
del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abb proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità segue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, determinata, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità de ricorso, nella misura di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Pr