Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22822 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22822 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 13/03/1964
avverso l’ordinanza del 15/01/2025 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1. NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che ha respinto la richiesta di riesame avverso l’ordinanza applicativa del
misura cautelare in carcere disposta dal GIP in ordine al reato di cui all’art. 624 bis cod. p
L’esponente deduce vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
2. Il ricorso è inammissibile. Si osserva, con rilievo dirimente, che l’impugnazione risu proposta personalmente dall’imputato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3
agosto 2017, data in cui è entrata in vigore la L. 23 giugno 2017, n.103 che ha modifica l’art.613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso «Salvo che la parte non vi provveda
personalmente,». Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della
cassazione.
3. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedur a norma dell’art.610, comma
5-bis, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186
del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abb proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità segue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità de ricorso, nella misura di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Pr