Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28025 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28025 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BARI il 29/03/1960
avverso la sentenza del 27/09/2024 del GIUDICE COGNOME di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, un vizio di motivazione della
sentenza in relazione alla verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod proc pen, atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno
2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in e tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina, che non attiene
a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, nè ris viziata in punto di espressione della volontà dell’imputato, né, infine, comporta l’irrogazione
una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espre dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell’art. 610, com cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all’art. 616 dello stesso codice;
bis
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26 maggio 2025 .
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