Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13637 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13637 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TORINO il 06/08/1986
avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto: a) dalla lettu delle due sentenze di merito risulta che anche a seguito dell’autorizzazione alla modifica de
luogo di esecuzione della misura alternativa, da Marsala a Mazara del Vallo, doveva intendersi persistente l’autorizzazione già concessa al ricorrente a due uscite settimanali, sia pure rife
al diverso territorio di esecuzione della detenzione domiciliare; b) con argomentazion ineccepibile sul piano logico e giuridico, la Corte territoriale ha, dunque, ravvisa
responsabilità del ricorrente, anche in relazione all’elemento psicologico, sottolineando che, considerazione dell’ambito territoriale di operatività di tale autorizzazione (Mazara del Vallo
rigetto della precedente richiesta di autorizzazione a recarsi a Marsala (sulla cui interpretazi insiste il motivo in esame) non può che interpretarsi nel senso che, essendo il COGNOME già
autorizzato ad uscire da casa per due volte alla settimana, non si intendeva autorizzare l’ulterio allontanamento da casa per raggiungere il diverso Comune di Marsala;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto dedotto per la prima i questa Sede;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 marzo 2025
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