Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26226 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26226 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 13/01/1996
avverso la sentenza del 19/11/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di VERONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi d artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di V
per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (così riqu il fatto).
Ritenuto che il motivo sollevato (Carenza di motivazione in relazione all’art. 1
cod. proc. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Inv a norma dell’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n.
103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale all’ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avve
sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all’espress della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all
qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicur nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore
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Il prsidente