Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’esito di un procedimento giudiziario può dipendere non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rispetto scrupoloso delle regole procedurali. Un esempio emblematico è il caso di un ricorso inammissibile, una situazione in cui l’organo giudicante non arriva neppure a esaminare il merito della questione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro spunto per analizzare le conseguenze, spesso onerose, di questa declaratoria.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Messina. L’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di impugnare la decisione di secondo grado, cercando di ottenere un esito a lui più favorevole nell’ultimo grado di giudizio.
Tuttavia, il percorso del ricorso si è interrotto bruscamente. La Settima Sezione Penale della Cassazione è stata chiamata a valutare preliminarmente se l’atto di impugnazione possedesse tutti i requisiti di legge per poter essere esaminato nel merito.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
Con un’ordinanza sintetica ma perentoria, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non hanno valutato se le lamentele del ricorrente fossero fondate o meno. La loro attenzione si è fermata a un livello precedente, quello della validità formale e sostanziale dell’atto di impugnazione stesso.
La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze automatiche e gravose per chi ha presentato il ricorso. La Corte ha infatti condannato il ricorrente a due distinti pagamenti:
1. Il pagamento delle spese processuali, ovvero i costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che punisce l’aver attivato inutilmente la macchina giudiziaria con un ricorso che non poteva essere accolto.
Le Motivazioni della Decisione
Sebbene l’ordinanza non espliciti nel dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità, questa decisione si fonda tipicamente su vizi che possono riguardare l’atto di impugnazione. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile, ad esempio, perché presentato fuori termine, perché i motivi addotti non rientrano tra quelli consentiti dalla legge (come la richiesta di una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità), o per la mancanza di specificità delle censure mosse alla sentenza impugnata. La condanna alla sanzione pecuniaria serve proprio a scoraggiare la presentazione di ricorsi esplorativi, dilatori o palesemente infondati, che sovraccaricano il sistema giudiziario.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione in esame ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: impugnare una sentenza è un diritto, ma deve essere esercitato con competenza e nel rispetto delle norme. Un ricorso inammissibile non solo non porta alcun beneficio, ma si trasforma in un costo economico significativo per il ricorrente. Questo caso evidenzia l’importanza cruciale di affidarsi a un legale esperto, in grado di valutare attentamente la sussistenza dei presupposti per un’impugnazione efficace e di redigere un atto che superi il vaglio preliminare di ammissibilità, specialmente davanti a una giurisdizione superiore come la Corte di Cassazione.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché l’atto di impugnazione non rispetta i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge, venendo quindi respinto in via preliminare.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, può essere obbligata a versare una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che è stata fissata in 3.000 euro.
La Corte ha analizzato le ragioni del ricorrente nel merito?
No. La dichiarazione di inammissibilità impedisce ai giudici di valutare se le argomentazioni del ricorrente fossero corrette o meno. La decisione si ferma a un controllo di regolarità procedurale dell’atto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25866 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25866 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 27/06/1991
avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la pronunzia di primo grado;
Considerato che l’unico motivo del ricorso – con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità – è
inammissibile in quanto genericamente volto ad ottenere una non consentita rivalutazione degli elementi probatori ed in quanto omette di individuare specifici
travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte di appello, la quale, invece, ha congruamente dato conto del corposo quadro probatorio, da cui emerge
chiaramente che l’imputato ha fatto uso di un documento contraffatto idoneo ad ingannare la fede pubblica, ovvero dotato di un proprio contenuto giuridico e
probatorio, sia intrinseco, ai fini della dimostrazione di quanto certificato, sia estrinseco, avendo potenziale rilievo autorizzatorio; tanto è stato confermato dalla
relazione tecnica degli accertamenti effettuati e dall’esame dei testi escussi, che hanno delineato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato (si vedano, in
particolare, pagg. 3 e ss. del provvedimento impugnato);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025
Il Consiglière,estensore
Il Presidente