Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25866 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25866 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la pronunzia di primo grado;
Considerato che l’unico motivo del ricorso – con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità – è
inammissibile in quanto genericamente volto ad ottenere una non consentita rivalutazione degli elementi probatori ed in quanto omette di individuare specifici
travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte di appello, la quale, invece, ha congruamente dato conto del corposo quadro probatorio, da cui emerge
chiaramente che l’imputato ha fatto uso di un documento contraffatto idoneo ad ingannare la fede pubblica, ovvero dotato di un proprio contenuto giuridico e
probatorio, sia intrinseco, ai fini della dimostrazione di quanto certificato, sia estrinseco, avendo potenziale rilievo autorizzatorio; tanto è stato confermato dalla
relazione tecnica degli accertamenti effettuati e dall’esame dei testi escussi, che hanno delineato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato (si vedano, in
particolare, pagg. 3 e ss. del provvedimento impugnato);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025
Il Consiglière,estensore
Il Presidente