Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25312 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25312 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CAGLIARI il 15/01/1992
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione ai reati previsti dall’art.59
cod.pen. e 186, comma 7, C.d.s.
L’unico motivo di ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una – non consentita – rivisitazione in
fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunq reiterativo di argomentazioni già proposte con l’atto di appello e, specificamen
attinenti alla corretta identificazione dell’imputato quale autore delle cond ascritte.
Difatti, nel confermare l’apparato argomentativo del giudice di primo grado, la Corte territoriale ha – con motivazione consequenziale e logica – ritenuto c
non potesse sussistere dubbio sull’identificazione dell’imputato alla l dell’accertata e ripetuta utilizzazione, da parte di questi, della vettura coi
nel sinistro (intestata alla moglie del COGNOME) e dalla sussistenza di lesioni, il fatto, pienamente compatibili con l’apertura dell’airbag, il tutto alla luce
convergenti dichiarazioni testimoniali che hanno riferito come alla guida del mezzo vi fosse un uomo.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore
La P ‘dente.