Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24540 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24540 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso – con i quali si deduce il
vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo di ricettazione e la violazione di legge in punto di mancata riqualificazione del
fatto nel meno grave reato di cui all’art. 712 cod. pen.- si risolvono nella reiterazione di profili di merito già dedotti in appello, senza operare una concreta
critica argomentata avverso la sentenza impugnata (si veda pag. 3) che ha evidenziato come l’imputato non avesse fornito alcuna attendibile giustificazione
in merito alla disponibilità dei dipinti e delle stampe di provenienza furtiva rinvenuti presso la sua abitazione, né avesse documentato l’acquisto degli stessi tramite
leciti canali commerciali, così disattendendo, con corretti argomenti logici, le doglianze difensive, pedissequamente riproposte in questa sede;
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ritenuto,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugno 2025.