Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16250 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16250 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 19/12/1988
avverso la sentenza del 29/11/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNA
– GLYPH
[dato avviso alle arti·
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 43122/24 – Ftiti
OSSERVA
gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.
Visti
385 cod. pen.);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura
Ritenuto perché il motivo proposto, avente ad oggetto l’omessa applicazione
de plano della sanzione sostitutiva, non oggetto di pattuizione tra le parti, non
consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p.;
ed invero, sebbene nel caso di specie il giudice di merito abbia motivato – pur in assenza di sollecitazione in tal senso da parte dell’imputato – in ordin
all’insussistenza dei requisiti per sostituire la pena ex art. 545-bis cod. pr pen., il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di
cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale cui agli artt.
20-bis sostituzione sia stata oggetto di pattuizione, non avendo, in caso contrario, altr
alternativa tra l’accoglimento e il rigetto della richiesta (cfr., in questo se
Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, Lombardo, Rv. 284978 – 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/04/2025