Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Condanna in Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un’opportunità per contestare la legittimità di una sentenza. Tuttavia, non tutte le impugnazioni vengono esaminate nel merito. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci mostra cosa accade quando un ricorso inammissibile viene respinto, con conseguenze economiche significative per chi lo ha proposto. Questa analisi approfondisce la decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da due fratelli avverso una sentenza emessa da una Corte d’Appello territoriale in data 20 novembre 2024. Insoddisfatti della decisione di secondo grado, i due imputati hanno deciso di adire la Suprema Corte di Cassazione, l’organo giurisdizionale di ultima istanza nel nostro ordinamento, per far valere le proprie ragioni.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, riunitasi in udienza il 4 aprile 2025, ha esaminato i ricorsi proposti. L’esito, tuttavia, non è stato favorevole ai ricorrenti. Con una sintetica ma perentoria ordinanza, i giudici hanno dichiarato i ricorsi inammissibili.
Questa decisione significa che la Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma ha fermato il suo esame a una fase preliminare. Un’impugnazione viene dichiarata inammissibile quando manca dei presupposti e dei requisiti di forma o di sostanza che la legge impone per la sua valida presentazione. Ciò rende la sentenza impugnata definitiva e non più contestabile.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame non entra nel dettaglio delle specifiche cause che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità. Tuttavia, in linea generale, un ricorso in Cassazione può essere ritenuto inammissibile per diverse ragioni, come la proposizione di motivi non consentiti dalla legge (ad esempio, una rivalutazione dei fatti già accertati nei gradi precedenti), la mancanza di specificità delle censure, o il mancato rispetto dei termini per l’impugnazione. La decisione della Suprema Corte di qualificare il ricorso inammissibile ha comportato l’applicazione di conseguenze economiche severe, che fungono anche da deterrente contro la presentazione di appelli infondati o puramente dilatori.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono chiare e significative. Oltre a rendere definitiva la condanna stabilita dalla Corte d’Appello, la dichiarazione di inammissibilità ha prodotto due effetti economici diretti a carico dei ricorrenti:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: I due fratelli sono stati obbligati a sostenere tutti i costi relativi al procedimento in Cassazione.
2. Condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende: Ciascuno dei ricorrenti è stato condannato a pagare la somma di tremila euro. Questa sanzione pecuniaria non è una semplice multa, ma un versamento obbligatorio a un fondo statale destinato a programmi di reinserimento sociale, previsto dalla legge proprio per sanzionare l’abuso dello strumento processuale.
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è una mera formalità, ma un rimedio giuridico serio, il cui accesso è subordinato al rispetto di rigorosi requisiti. La presentazione di un’impugnazione infondata non solo non produce i risultati sperati, ma espone a conseguenze patrimoniali rilevanti.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito della questione perché l’impugnazione non rispettava i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e non più modificabile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Sulla base di questa ordinanza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del processo e, in aggiunta, al versamento di una somma di 3.000 euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Perché viene imposto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende?
Questa sanzione pecuniaria è prevista dalla legge per scoraggiare la presentazione di ricorsi infondati, pretestuosi o puramente dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario senza avere reali possibilità di accoglimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16170 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16170 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 16/06/1972
NOME COGNOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 30/05/1980
avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME e NOME
NOME avverso la sentenza in epigrafe;
ritenuto che i ricorsi sono, nel loro complesso, inammissibili, contenendo non già una specifica censura alla motivazione posta a fondamento della
sentenza di condanna, bensì una mera doglianza in ordine alla ritenuta maggiore affidabilità della ricostruzione dei fatti operata dalla difesa, omettendo
di considerare dati fattuali specifici dimostrativi dei reati di cui agli art. 337 e
341-bis cod. pen. e incompatibili con la scriminante invocata;
rilevato che il motivo relativo all’esclusione della particolare tenuità del fatto non si confronta con la valutazione di gravità espressa dalla Corte di
appello, né con la non occasionalità della condotta, essendosi dato atto che gli imputati presentano numerosi precedenti penali anche specifici;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro ciascuno tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il residente