Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23598 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23598 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CERIGNOLA il 19/10/1973
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME deduce la violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod. pen., è inammissibile per
meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corre argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha logicamente escluso la qualificazione
fatto in termini di “particolare tenuità” in considerazione degli effetti del lancio di un contundente contro il pullman dei tifosi della Turris, che provocò la rottura del vetro
conseguente pericolo per l’incolumità fisica delle persone presenti per strada;
rilevato che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in relazione al diniego circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché generico e, comunque,
manifestamente infondato, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, individuato, quale elemento ostativo, i precedenti penali di c
gravato l’imputato, e stante l’assenza di elementi apprezzabili a tale scopo;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.