Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze Economiche della Decisione della Cassazione
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale rispettare scrupolosamente i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare le gravi conseguenze di un ricorso inammissibile, che non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche significative sanzioni economiche. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.
I Fatti del Caso: L’Appello Giunto in Cassazione
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato, tramite il suo difensore, ha cercato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, portando le proprie ragioni di fronte ai giudici di legittimità.
Il procedimento è stato assegnato alla Settima Sezione Penale, una sezione che svolge un ruolo cruciale di “filtro”, valutando preliminarmente l’ammissibilità dei ricorsi prima che questi possano essere discussi nel merito.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
All’esito della camera di consiglio, tenutasi in data 09/04/2025, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza dal contenuto tanto breve quanto perentorio: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Questa decisione significa che i giudici non sono entrati nel vivo delle questioni sollevate dal ricorrente (ad esempio, la valutazione delle prove o l’interpretazione delle norme sostanziali), ma si sono fermati a un livello precedente, riscontrando un vizio che ha impedito la prosecuzione del giudizio.
La conseguenza diretta di tale declaratoria non è stata solo la conferma definitiva della sentenza impugnata, ma anche l’applicazione di sanzioni economiche a carico del ricorrente.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza non espliciti nel dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità (come spesso accade in queste pronunce sommarie), la decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale. Un ricorso può essere dichiarato inammissibile per svariate ragioni: la presentazione fuori termine, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge (es. violazione di legge o vizio di motivazione), o la proposizione di censure che in realtà mirano a una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
La condanna al pagamento delle spese processuali è una conseguenza automatica della soccombenza. Più significativa è la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria, qui quantificata in tremila euro, ha una funzione dissuasiva: scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario senza avere reali possibilità di accoglimento. La legge, in pratica, sanziona l’abuso dello strumento processuale.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente al suo grado più alto, deve essere esercitato con responsabilità. Un ricorso inammissibile non è un tentativo neutro, ma un atto che produce effetti giuridici ed economici negativi. Per il cittadino, ciò si traduce nella necessità di affidarsi a professionisti competenti, in grado di valutare attentamente i presupposti di un’impugnazione prima di procedere. La decisione della Cassazione serve da monito: un appello mal concepito o proposto al di fuori dei binari procedurali non solo non porterà al risultato sperato, ma comporterà anche un costo certo e significativo.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’ dalla Corte di Cassazione?
Significa che la Corte lo ha respinto senza esaminare il merito della questione, poiché l’atto non rispettava i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per poter essere giudicato.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Come stabilito nell’ordinanza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del processo e al versamento di una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
La Corte ha valutato se le ragioni del ricorrente fossero fondate nel merito?
No. La dichiarazione di inammissibilità è una decisione di carattere puramente procedurale che impedisce ai giudici di analizzare e pronunciarsi sulla fondatezza dei motivi di ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15626 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15626 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE nato a MILANO il 09/12/1959
avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano, ne ha confermato la condanna per vari tentativi
di furto;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione tra reati ex art. 81 cpv. cod.
pen. richiesta in appello con i motivi aggiunti, è inammissibile perché era già
inammissibile in grado d’appello (art. 591 comma 4 cod. proc. pen.) trattandosi di censura priva di connessione con quelle principali (concernenti l’art. 131 bis cod.
pen. e l’entità della pena); al riguardo va ricordato che
«i motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della
decisione investiti dall’impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari»,
(Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Rv. 262343 – 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/04/2025