Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15034 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15034 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che le censure dedotte dal ricorrente con il primo motivo sono volte sollecitare una differente e nuova valutazione del compendio probatorio non consentita ne
giudizio di legittimità;
ritenuto in particolare che risulta coerentemente motivata l’attendibilità della per offesa alla stregua dei riscontri offerti dalle corrispondenze somatiche riferite pri
riconoscimento rispetto al dato discordante ritenuto recessivo della pronuncia, suscettibil apprezzamenti anche erronei tali perciò da non inficiare nel complesso l’avvenuto
riconoscimento dell’imputato, a fronte della corrispondenza degli altri elementi (dati somat abbigliamento);
ritenuto che anche il secondo motivo in merito all’applicazione della recidiv inammissibile essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte
appello di Bologna, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni della ritenuta pericolosità dell’imputato;
ritenuto che la memoria difensiva depositata dall’AVV_NOTAIO, volta a contestare l’inammissibilità del ricorso, è meramente reiterativa delle stesse censure articolate nei mo
di impugnazione;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 marzo 2025
DEPOSITATA