Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza e le sue Conseguenze
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’azione priva di rischi. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda che un ricorso inammissibile non solo non viene esaminato nel merito, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo questa decisione per capire la logica del legislatore e le implicazioni pratiche per i cittadini.
Il Percorso Giudiziario del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa da una Corte d’Appello. L’imputato, sperando di ottenere una revisione della decisione di secondo grado, ha adito la Corte di Cassazione. Tuttavia, il suo tentativo di far valere le proprie ragioni si è scontrato con una valutazione preliminare che ha bloccato l’intero processo.
La Decisione della Corte: la Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver ricevuto gli atti e ascoltato la relazione del Consigliere, ha emesso un’ordinanza con una decisione netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questo significa che i giudici non sono entrati nel merito delle questioni sollevate, ma si sono fermati a una valutazione preliminare, riscontrando la mancanza dei presupposti necessari affinché il ricorso potesse essere discusso.
Le Conseguenze Economiche Previste dalla Legge
La dichiarazione di inammissibilità non è una semplice archiviazione. L’articolo 616 del Codice di Procedura Penale stabilisce chiaramente le conseguenze. La Corte ha applicato questa norma, condannando il ricorrente a due pagamenti distinti:
1. Il pagamento delle spese processuali: i costi che lo Stato ha sostenuto per la gestione del procedimento.
2. Il versamento di una somma alla cassa delle ammende: in questo caso, la Corte ha quantificato la sanzione in 3.000 euro, ritenendo tale importo “equo” in relazione alle questioni dedotte.
Le Motivazioni della Condanna Pecuniaria
La condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria, oltre alle spese, non ha una finalità risarcitoria, ma sanzionatoria e deterrente. L’obiettivo del legislatore è quello di scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, pretestuosi o dilatori. Questi atti, infatti, congestionano inutilmente il lavoro della Suprema Corte, un organo chiamato a svolgere una funzione nomofilattica, ovvero garantire l’uniforme interpretazione della legge, e non a riesaminare ogni singolo caso nel merito. La quantificazione della somma in 3.000 euro è stata motivata “in ragione delle questioni dedotte”, suggerendo che la Corte abbia considerato le argomentazioni del ricorrente particolarmente deboli o inadeguate per un giudizio di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità. La decisione di impugnare un provvedimento, specialmente in Cassazione, deve essere ponderata attentamente da un legale esperto, che valuti la sussistenza di validi motivi di diritto. Un ricorso inammissibile non è un tentativo a vuoto, ma un’azione che comporta conseguenze economiche concrete e immediate. La sanzione pecuniaria serve a tutelare l’efficienza del sistema giudiziario, assicurando che le risorse della Corte di Cassazione siano dedicate ai casi che sollevano questioni giuridiche meritevoli di approfondimento.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché il ricorso manca dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge per essere giudicato. La decisione impugnata diventa quindi definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare 3.000 euro?
La Corte ha ritenuto equo determinare la sanzione in 3.000 euro in ragione delle questioni sollevate nel ricorso, che evidentemente sono state giudicate non meritevoli di essere esaminate nel merito, sanzionando così l’abuso dello strumento processuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15034 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15034 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 01/01/1988
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che le censure dedotte dal ricorrente con il primo motivo sono volte sollecitare una differente e nuova valutazione del compendio probatorio non consentita ne
giudizio di legittimità;
ritenuto in particolare che risulta coerentemente motivata l’attendibilità della per offesa alla stregua dei riscontri offerti dalle corrispondenze somatiche riferite pri
riconoscimento rispetto al dato discordante ritenuto recessivo della pronuncia, suscettibil apprezzamenti anche erronei tali perciò da non inficiare nel complesso l’avvenuto
riconoscimento dell’imputato, a fronte della corrispondenza degli altri elementi (dati somat abbigliamento);
ritenuto che anche il secondo motivo in merito all’applicazione della recidiv inammissibile essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte
appello di Bologna, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni della ritenuta pericolosità dell’imputato;
ritenuto che la memoria difensiva depositata dall’avv. NOME COGNOME volta a contestare l’inammissibilità del ricorso, è meramente reiterativa delle stesse censure articolate nei mo
di impugnazione;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 marzo 2025
DEPOSITATA