Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14865 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14865 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 29/05/1991
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazione di legge
e vizi motivazionali in punto di qualificazione giuridica, oltre ad essere privo di concreta specificità, non sono consentiti in questa sede;
che, invero, le doglianze difensive sono volte a prefigurare una rivalutazione
delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri d valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato
di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto,
per come ricostruito, nella fattispecie di cui all’art. 628 cod. pen., ampiamente esplicitando, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 23888 del
06/07/2020, COGNOME Rv. 279587 – 01; Sez. 2, n. 3366 del 18/12/2012, dep.
2013, COGNOME, Rv. 255199 – 01), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 14 gennaio 2025.