Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13713 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13713 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NOTO il 30/01/1989
avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi di ricorso, con cui si deducono, quanto al delitto di evasione, la mancat
applicazione della causa di non punibilità
ex art. 131-bis cod. pen. e l’omesso riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche, costituiscono mera riproduzione di question adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha evidenziato, quanto al primo motivo, che
le ragioni dell’allontanamento, anche a voler apprezzare la dedotta breve durata, dessero conto della non scarsa offensività della condotta, quanto al secondo, che non fossero valorizzabil
elementi favorevoli alla luce tentativo fuga da parte dello COGNOME;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/03/2025.