Ricorso Inammissibile: Conseguenze e Condanna alle Spese
Quando un procedimento legale giunge all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, l’esito non è sempre una decisione nel merito della questione. Un caso emblematico è rappresentato dall’ordinanza in esame, che chiarisce le conseguenze di un ricorso inammissibile. Comprendere questo concetto è fondamentale per capire perché un appello possa essere respinto prima ancora di essere discusso nel suo contenuto, e quali siano i costi di tale esito.
I fatti del caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un individuo, avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello de L’Aquila in data 8 aprile 2024. Il ricorrente cercava di ottenere una revisione della decisione di secondo grado, portando le sue ragioni davanti ai giudici di legittimità. Tuttavia, il percorso del suo ricorso si è interrotto bruscamente.
La decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, riunitasi in udienza il 21 marzo 2025, ha emesso un’ordinanza con cui ha posto fine al procedimento. La decisione è stata netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ciò significa che i giudici non sono entrati nel merito delle argomentazioni presentate, ma hanno riscontrato un vizio preliminare che impediva l’esame della questione. Le cause di inammissibilità possono essere molteplici: la presentazione del ricorso fuori dai termini di legge, la mancanza di motivi specifici previsti dal codice di procedura, o la formulazione di censure che richiederebbero una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione, che è giudice di sola legittimità.
Le motivazioni
Sebbene l’ordinanza non si dilunghi sulle specifiche ragioni che hanno portato alla decisione, la dichiarazione di inammissibilità è di per sé una motivazione di carattere procedurale. La Corte, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere e dato avviso alle parti, ha semplicemente ‘rilevato’ che il ricorso non superava il vaglio preliminare di ammissibilità. Questa valutazione implica che l’atto di impugnazione non rispettava i requisiti formali o sostanziali imposti dalla legge per accedere al giudizio di Cassazione. Di conseguenza, la Corte ha applicato la sanzione processuale prevista per tali casi.
Le conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono severe per il ricorrente. In primo luogo, la dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza della Corte d’Appello. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Infine, è stato condannato a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che funge da deterrente contro la proposizione di ricorsi infondati o dilatori. Questa decisione sottolinea l’importanza di redigere i ricorsi per Cassazione con estremo rigore tecnico e solo in presenza di validi motivi di diritto, per evitare non solo una sconfitta processuale, ma anche significative conseguenze economiche.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché il ricorso non rispetta i requisiti procedurali, formali o sostanziali previsti dalla legge per essere giudicato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa succede alla sentenza impugnata se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
La sentenza impugnata, in questo caso quella della Corte d’Appello, diventa definitiva e non può più essere contestata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13684 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13684 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TERMINI IMERESE il 17/07/1967
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 40157-2024 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art.
337 cod. pen.);
esaminato il motivo di ricorso;
ritenuto che il ricorso è meramente riproduttivo di profili di censura già
adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, in ordine all’affermazione di responsabilità, ha valorizzato le
modalità della condotta particolarmente aggressiva e violenta del ricorrente attuata mediante una fuga pericolosa e repentina nei confronti dell’Autorità
Giudiziaria e finalizzata ad impedire ai pubblici ufficiali di procedere al controllo dell’autovettura
(si vedano pagg. 3 e 4 del provvedimento
impugnato);
rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/03/2025