Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Condanna in Cassazione
Quando si intraprende un percorso giudiziario, ogni passo deve essere ponderato con attenzione, specialmente quando si arriva all’ultimo grado di giudizio. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare le gravi conseguenze di un ricorso inammissibile, una decisione che non solo pone fine alle speranze di ribaltare una sentenza, ma comporta anche significative sanzioni economiche per chi lo ha proposto.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dall’impugnazione di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Messina. Un cittadino, ritenendo ingiusta la decisione dei giudici di secondo grado, ha presentato ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento o una riforma della condanna. Il caso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale della Suprema Corte per la valutazione preliminare.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
Con una sintetica ma inappellabile ordinanza, la Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le pretese del ricorrente. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questo tipo di pronuncia ha un significato procedurale ben preciso: la Corte non è nemmeno entrata nel merito delle questioni sollevate, ma ha fermato il suo esame a un livello preliminare, riscontrando un vizio insanabile nell’atto di impugnazione.
La conseguenza diretta di tale decisione non è stata solo la conferma definitiva della sentenza della Corte d’Appello, ma anche una condanna accessoria per il ricorrente, come previsto dalla procedura.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è estremamente concisa e non esplicita le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Tuttavia, in ambito procedurale, le cause possono essere molteplici: il ricorso potrebbe essere stato presentato oltre i termini di legge, potrebbe mancare dei requisiti formali richiesti, oppure i motivi addotti potrebbero non rientrare tra quelli specificamente previsti dalla legge per un ricorso in Cassazione. In questi casi, la Corte, rilevato il difetto, non può fare altro che dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione. La motivazione, quindi, risiede nel dovere della Corte di agire come filtro per garantire che solo i ricorsi validamente proposti vengano esaminati nel merito, evitando un dispendio di risorse giudiziarie per impugnazioni palesemente infondate o errate.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono severe. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha imposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria non ha natura risarcitoria, ma punitiva e dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o dilatori. La decisione ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia è un diritto, ma il suo esercizio deve avvenire nel rispetto delle regole procedurali, pena conseguenze economiche rilevanti che si aggiungono alla sconfitta processuale.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte di Cassazione lo ha respinto senza esaminarne il merito, a causa di un difetto procedurale o perché i motivi non erano validi per legge.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata di 3.000 euro.
Perché si viene condannati a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Questa condanna ha una funzione sanzionatoria e serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi presentati in modo non corretto, temerario o con finalità puramente dilatorie, che impegnano inutilmente le risorse del sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19938 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19938 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il 20/12/1989
avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legg
ed il vizio motivazionale in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. per travisa della prova fondante il giudizio di penale responsabilità del ricorrente,
consentito dalla legge in sede di legittimità poiché volto a prefigurare rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al si
di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamen emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corp
della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 – 4 della sente impugnata sul compendio probatorio adeguatamente valorizzato dalla Corte
territoriale e pienamente comprovante il reato di ricettazione contestat ricorrente);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 18/03/2025
Il Consigliere COGNOME