Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19897 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19897 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MANFREDONIA il 12/08/1980
avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624 bis, 625, co. 1, nn. 2 e 4, 61
cod. pen. (capo a) e 61, n. 2, 340 cod. pen. (capo b), uniti dal vincolo della continuazione;
considerato che l’unico motivo di impugnazione – con il quale si denuncia il vizio motivazione in ordine al mancato avviso di cui all’art. 545 bis cod. proc. pen., tramite il qua
Corte avrebbe dovuto informare le parti circa la possibilità di sostituire la pena detentiva irro in primo grado – è privo della necessaria specificità, in quanto sostiene in maniera del tu
assertiva la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle pene sostitutive, sen effettivamente indicarli (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01); il c
esime dal dilungarsi per osservare che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all’imputato l’applicazione di una pena sostituti
essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.
comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, S., Rv. 285710
– 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazio (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/02/2025.