Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30693 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30693 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 12/05/1971
avverso la sentenza del 11/10/2024 del GIP TRIBUNALE di MATERA
p ato avviso alle partiA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso sentenza di condanna per il reato di cui all’
73 D.P.R.309/1990, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi del
610, comma
5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma
2-bis, cod.
proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico mini e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena s
richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al d correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’
della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine all’applicazi dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R.309/1990. Quindi, il ricorrente non ha pos
sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricors cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato
questioni attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlaz richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pe
misura di sicurezza.
Si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod. pr pen., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibil colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese · procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11 aprile 2025
Il Presidente
Il Consigliere estensore