Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19353 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19353 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 06/10/1988
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria il giorno 9 luglio 2024
la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la sentenza del 9 novembre
2022 con cui il Tribunale di Novara aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni 6, mesi 7 e giorni 15 di reclusione ed C 83.000 di multa, con
interdizione in perpetuo dai Pubblici Uffici, diminuendo la pena accessoria in complessivi 5 anni e confermando nel resto, avendolo ritenuto colpevole dei
reati ascritti;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di
motivazione e l’erronea applicazione della legge con riferimento alla dosimetria della pena inflitta.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo di impugnazione in esso contenuto risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o
giuridici, irrogando una pena ampiamente contenuta nell’ambito del medio edittale, ha argomentato il modesto scostamento dal minimo dando rilievo ai
precedenti specifici gravanti sul prevenuto ed alle modalità con cui avveniva il commercio dello stupefacente;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025
Il Consigliere est nsore
il
Presidente