Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21121 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21121 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MARTINA FRANCA il 18/04/1997
avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge
ed il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 648 cod. pen., è del tutto generico in quanto prospetta
deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione sufficiente e non illogica e di adeguato
esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata sul possesso del bene e l’evidenza delle anomalie in esso
presenti);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio
motivazionale con riferimento al trattamento sanzionatorio inflitto, è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non
illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sulla congruità della pena inflitta);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15/04/2025
Il Co iglier Estensore