Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21103 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21103 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOMENOME nato a MILANO il 23/03/1989
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale
la violazione di legge in relazione agli artt. 192, 530 e 533 cod. proc.
indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagli disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perc
scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impug
(si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata sul complet esauriente compendio probatorio comprovante la responsabilità del prevenuto pe
il reato contestato oltre ogni ragionevole dubbio);
che, peraltro, tale motivo è volto a prefigurare una rivalutazione
alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legi avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emerge
processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo d sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.