Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20493 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20493 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 01/01/1973
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di
Milano che ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 56 e 624, cod.
pen.;
rilevato che, con il suo unico motivo, il ricorso lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 54, cod. pen.;
ritenuto che esso non sia deducibile in sede di legittimità in quanto fondato su motivi aspecifici che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già
dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare soltanto apparenti, in quanto, in considerazione della loro
assoluta genericità, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del
17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso debba conseguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in 3.000,00 euro;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 aprile 2025.