Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20465 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20465 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 22/01/1963
avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che ha confermato la sentenza di primo grado;
Considerato che il primo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denunci vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della penale responsab
– è inammissibile poiché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di dir e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, essendo caratterizzato totalmen
censure versate in fatto;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denunci violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenua
generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti – è parimen inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo, la cui determinazione
sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da un adeguato esame del deduzioni difensive, atteso che la Corte territoriale ha precisato come le invo
circostanze siano state benevolmente riconosciute, nonostante i numerosi precedent penali dell’imputato (si veda, in particolare, pagina 8 del provvedimento impugnato
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 marzo 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente